Nella gestione delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza svolge un ruolo importante. È responsabile della gestione delle segnalazioni, garantendo la riservatezza e adottando misure a tutela del segnalante.


Il quadro normativo di riferimento è la Direttiva 2019/1937/UE, che è stata adottata in attuazione delle disposizioni dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2021. 

Questa direttiva introduce regole comuni per fornire ai segnalanti una tutela uniforme nel contesto comunitario e garantire canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri.

Le violazioni del diritto dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva Whistleblowing  includono violazioni relative a settori come gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la sicurezza dei trasporti, la tutela dell'ambiente, la radioprotezione, la sicurezza degli alimenti, la protezione dei consumatori e molte altre.

I segnalanti tutelati dalla Direttiva sono le persone fisiche che segnalano o divulgano informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle loro attività professionali. 

Questo include i lavoratori, i consulenti, i subappaltatori, gli azionisti e le persone negli organi direttivi.

La Direttiva prevede che la segnalazione possa avvenire attraverso canali interni all'azienda o attraverso canali esterni alle autorità competenti. 

I canali interni devono essere progettati in modo sicuro e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. 

I canali esterni consentono ai segnalanti di segnalazione direttamente alle autorità designate dagli Stati membri o alle autorità competenti a livello europeo.

Per una consulenza personalizzata chiamare MODI al numero verde 800300333. 




 

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